Art. 2.
(Istituzione dei punti di accoglienza del neonato).

      1. Ai fini del quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri o presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale.
      2. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dall'articolo 3, e, a tale fine, provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.